(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del
                           1° giugno 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Alla legge regionale 10 agosto 1993 n. 19, recante: «Norme per
la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e per il prelievo
venatorio»,  sono  apportate  le modifiche ed integrazioni, di cui ai
commi seguenti.
    2. L'Art. 9 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  9  (Organismi  tecnici  consultivi).  - 1. La Regione e le
province  nell'espletamento delle loro funzioni tecnico-scientifiche,
si avvalgono dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e,
rispettivamente,   della   consulta   regionale   e   delle  consulte
provinciali,   a   cui  sono  conferiti  compiti  di  organi  tecnici
consultivi   per  problemi  riguardanti  la  protezione  della  fauna
selvatica   e   degli   ambienti   naturali   nonche'  la  disciplina
dell'attivita' venatoria».
    3. Dopo l'Art. 9, sono aggiunti i seguenti articoli:
    «Art. 9-bis (Consulta regionale). - 1. Con decreto del Presidente
della giunta regionale e' costituita, presso l'assessorato competente
la consulta regionale per la caccia, cosi' composta:
      a) assessore   regionale   alla   caccia   in  qualita'  a'  di
presidente, o suo delegato;
      b) gli assessori provinciali pro-tempore o consiglieri delegati
alla caccia;
      c) un   rappresentante   delle   organizzazioni   professionali
agricole   maggiormente   rappresentative   a  livello  nazionale  ed
organizzate nella Regione designato di concerto tra le stesse;
      d) un    rappresentante   per   ogni   associazione   venatoria
riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in regione;
      e) un  rappresentante  regionale  dell'Ente  nazionale cinofila
italiana;
      f) un   rappresentante   regionale   della   Societa'  italiana
pro-segugio;
      g) un  rappresentante  delle  associazioni  naturalistiche e di
protezione  ambientale, designato di concerto tra le stesse, presenti
nel  consiglio  nazionale  per l'ambiente e che risultino organizzate
nella regione;
      h) dal coordinatore regionale del corpo forestale dello Stato o
suo delegato;
      i) un   rappresentante  degli  ambiti  territoriali  di  caccia
designato di concerto dagli stessi.
    2.  Il  Presidente,  ove lo ritenga opportuno per le peculiarita'
degli  argomenti  da  trattare,  dispone  la partecipazione ai lavori
della commissione di un esperto.
    3.  I  componenti,  di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h),
sono  designati dalle rispettive associazioni ed enti, entro quindici
giorni dalla richiesta.
    4.  La  consulta e' costituita entro novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge con decreto del Presidente
della giunta regionale sulla base delle designazioni pervenute.
    5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente addetto
al  servizio  caccia  e  pesca  della Regione designato dal dirigente
responsabile del servizio stesso.
    6.  I  componenti  durano in carica fino allo scadere del mandato
del consiglio regionale e possono essere riconfermati.
    7.  La  giunta  regionale  corrisponde a ciascun componente della
consulta,  che  non sia dipendente regionale, il rimborso delle spese
di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.
    Art.   9-ter  (Consulta  provinciale).  -  1.  Presso  la  giunta
provinciale  e'  istituita  la  "Consulta  provinciale", quale organo
tecnico-consultivo della provincia.
    2. La Consulta provinciale e' composta da:
      a) l'assessore  provinciale  pro tempore o consigliere delegato
alla caccia, con funzioni di Presidente;
      b) i  presidenti  degli ambiti territoriali di caccia ricadenti
nella provincia, o loro delegati;
      c) un    rappresentante   per   ogni   associazione   venatoria
riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in regione;
      d) un   rappresentante   di   ciascuna   delle   organizzazioni
professionali   agricole   organizzate   a   livello   provinciale  e
riconosciute in ambito nazionale;
      e) un  rappresentante  dell'ENCI o societa' specializzata, allo
stesso ente affiliata, designato di concerto tra le stesse;
      f)   un  rappresentante  provinciale  della  societa'  italiana
pro-segugio;
      g) il coordinatore provinciale del corpoforestale dello Stato o
funzionario da lui delegato;
      h) un  rappresentante  delle  associazioni  naturalistiche e di
protezione   ambientale,   presenti   nel   Consiglio  nazionale  per
l'ambiente  e che risultino organizzate nella provincia, designato di
concerto  tra le stesse, in caso di mancato accordo, i rappresentanti
saranno  nominati  dalla Giunta provinciale scelti tra terne proposte
da ciascuna associazione.
    3.     Ove    le    designazioni    non    dovessero    pervenire
all'amministrazione  provinciale  entro il termine di sessanta giorni
dalla richiesta, la giunta provinciale provvede d'ufficio.
    4.   La   consulta   ha  sede  presso  l'assessorato  provinciale
competente  ed  e  convocata dal Presidente, o su richiesta scritta e
motivata di almeno un terzo dei componenti.
    5.  I  componenti  durano in carica fino allo scadere del mandato
del consiglio provinciale e possono essere confermati.
    6.  L'amministrazione  provinciale  puo'  corrispondere a ciascun
componente  della  consulta  il  rimborso  delle spese di viaggio, ai
sensi  della  normativa  vigente  in  materia,  attingendo  dai fondi
erogati dalla regione, ai sensi del successivo Art. 41.».
    4. Il comma 2 dell'Art. 10 e sostituito dal seguente:
    «2.  I  piani,  di  cui  al  comma 1 sono approvati dal consiglio
provinciale   su  proposta  della  giunta  e  trasmessi  alla  giunta
regionale  per il dovuto coordinamento. Essi devono essere approvati,
secondo  le procedure previste al precedente Art. 6, comma 7, entro e
non oltre centocinquanta giorni dalla trasmissione della delibera del
consiglio   provinciale.   Trascorso  tale  termine,  gli  stessi  si
intendono approvati».
    5.  La  lettera  g)  del comma 3 dell'Art. 10 e' sostituita dalla
seguente:
    «g)  quagliodromi  di  superficie  normalmente  oscillante  fra i
quattro  e  dieci  ettari,  fino  al raggiungimento di una superficie
massima   di  80  ettari,  in  cui  sia  consentito  l'allenamento  e
l'addestramento  dei  cani  da ferma anche mediante l'abbattimento di
fauna   selvatica   cacciabile   di  allevamento  da  concedersi  con
provvedimento  della  provincia  competente  per  territorio a chi ne
faccia richiesta».
    6. Dopo il comma 4 dell'Art. 12 e aggiunto il seguente:
    «4-bis.  Le  oasi  di  protezione  possono  essere trasformate in
parchi regionali.».
    7. Il comma 5 dell'Art. 13 e' sostituito dal seguente:
    «5.  Nelle  zone  di  ripopolamento  e cattura, la provincia puo'
autorizzare  prove  cinofile  a carattere nazionale e internazionale,
con  divieto  di abbattimento della fauna selvatica e sempre che tali
prove non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna».
    8. Il comma 3 dell'Art. 14 e sostituito dal seguente:
    «3.   Le   Province,   sulla  base  delle  previsioni  del  piano
faunistico-venatorio regionale, autorizzano gli imprenditori agricoli
singoli  o  associati  o  le  associazioni  venatorie che ne facciano
richiesta  a  costituire  centri privati di riproduzione, di cui alla
lettera d) dell'Art. 10, della fauna selvatica allo stato naturale.».
    9. Il comma 8 dell'Art. 14 e' sostituito dal seguente:
    «8.  Nei  centri  privati  e  consentito  il  prelievo di animali
allevati  appartenenti  a  specie  cacciabili  da  parte del titolare
dell'impresa  agricola  o  dell'associazione venatoria, di dipendenti
delle  stesse  e  di persone nominativamente indicate. Detto prelievo
non costituisce esercizio venatorio.».
    10. Il comma 1 dell'Art. 17 e sostituito dal seguente:
    «1.   Le   Province,  nel  rispetto  del  regolamento  regionale,
autorizzano  gli  allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare,
ornamentale, di ripopolamento ed amatoriale.».
    11. Dopo il comma 3 dell'Art. 17 e' aggiunto il seguente:
    «3-bis.  Le province molisane e gli ambiti territoriali di caccia
possono  applicare  il  diritto  di prelazione sull'acquisto dei capi
prodotti negli allevamenti disciplinati dal presente articolo secondo
le procedure individuate al precedente Art. 14, comma 7.».
    12. Il comma 5 dell'Art. 17 e sostituito dal seguente:
    «5.  Sono  soggette  ad  autorizzazione  della provincia anche le
attivita'  relative  alla  detenzione  e  allevamento in cattivita' e
creazione di ibridi di volatili di fauna selvatica.».
    13. Il comma 1 dell'Art. 18 e sostituito dal seguente:
    «1.  La  giunta  regionale  ripartisce  il  territorio  regionale
agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in non piu' di
quattro  ambiti territoriali di caccia, subprovinciali, possibilmente
omogenei   e  delimitati  da  confini  naturali,  di  estensione  non
inferiore ai 50.000 ettari,».
    14.  L'alinea  del  comma  1  dell'Art.  19  e' sostituito con il
seguente:
    «1.  I  comitati  di  gestione  degli  ambiti territoriali per la
gestione  programmata della caccia, ed i soggetti privati senza scopo
di  lucro  d'interesse  pubblico,  sono  costituiti con provvedimento
della  giunta  provinciale  competente  per  territorio  e sono cosi'
composti:».
    15. Il comma 5 dell'Art. 19 e' sostituito dal seguente:
    «5.  I comitati di gestione cosi' costituiti eleggono nel proprio
seno  il Presidente e nominano il collegio dei revisori dei conti tra
esperti,  estranei al comitato di gestione, in numero di tre iscritti
nell'apposito albo».
    16.  La  lettera  d) del comma 1 dell'Art. 20 e' sostituita dalla
seguente:
    «d)  fissano  le  quote  di partecipazione economica da parte dei
cacciatori  residenti  in Molise a favore dei comitati di gestione in
una  misura  base  non  superiore  al 50% dell'importo della tassa di
concessione regionale per l'esercizio venatorio.».
    17.  Dopo  la  lettera d) del comma 1 dell'Art. 20 e' aggiunta la
seguente:
      «e) provvedono a comunicarsi il numero dei cacciatori residenti
da  considerare  negli  ambiti  territoriali  di  caccia  di  propria
competenza.  Per la convalida degli ambiti territoriali di caccia sul
tesserino  di caccia e' sufficiente il timbro della sola provincia di
residenza.».
    18. Il comma 3 dell'Art. 21 e' sostituito dal seguente:
    «3.  Il  comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia
provvede, altresi', alla erogazione di contributi per il risarcimento
dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica nei
territori  destinati  alla  caccia  programmata,  per una percentuale
minima  del  15%  dell'importo  stimato  dalle  province  secondo  le
procedure, di cui al successivo Art. 32. Lo stesso comitato provvede,
altresi',  alla  erogazione  di contributi per interventi previamente
concordati, al fine della prevenzione delle azioni di danno.».
    19. Il comma 8 dell'Art. 22 e' sostituito dal seguente:
    «8.  Il  cacciatore  di  altre  regioni, che intenda praticare la
caccia  nel territorio di una provincia del Molise, deve fare apporre
dalla  provincia  stessa  sul  tesserino  rilasciato dalla Regione di
residenza,  le  indicazioni  dell'ambito territoriale in cui e' stato
ammesso. Inoltre e' tenuto al pagamento, per ogni ambito territoriale
di  caccia  concesso,  di  una  quota,  determinata  dalla provincia,
compresa  tra  l'importo  della  tassa  di concessione governativa al
netto  dell'addizionale e il triplo della stessa tassa. Il trenta per
cento   delle   suddette   entrate   deve  essere  destinato  per  il
miglioramento  dell'ambiente  e  per  le colture a perdere, di cui al
comma 2 dell'Art. 21.».
    20. Dopo il comma 8 dell'Art. 22 e' aggiunto il seguente:
    «8-bis.   Le   quote,   di   cui   al   comma   8,   da   versare
all'amministrazione  provinciale  competente,  sono  da  quest'ultima
accreditate   ai   rispettivi  comitati  di  gestione  ed  utilizzate
esclusivamente  per  finalita'  faunistico-venatorie,  nonche' per lo
sviluppo delle attivita' compatibili con l'ambiente.».
    21. Il comma 11 dell'Art. 22 e' sostituito dal seguente:
    «11.  Ogni  cacciatore  residente nel Molise ha diritto d'accesso
gratuito,  a  domanda  in carta libera, da presentare a mano, a mezzo
posta  o  per  via  fax  ad  una sola provincia molisana, a tutti gli
ambiti  territoriali  di  caccia  istituiti  nella Regione, previo il
pagamento di una sola quota.».
    22. Dopo il comma 11 dell'Art. 22 e' inserito il seguente:
    «11-bis.. Le somme introitate da tutti gli ambiti territoriali di
caccia della Regione Molise saranno ripartite in parti uguali tra gli
ambiti  di  cui  al  precedente  comma,  con  l'esclusione  di quelle
derivanti dall'interscambio.».
    23. Il comma 12 dell'Art. 22 e' sostituito dal seguente:
    «12.  Il  comitato  direttivo dell'ambito territoriale di caccia,
sulla  base  di  modalita'  da  esso  determinate  e  comunicate alla
provincia,  puo'  riconoscere,  dopo  il  primo  mese  di  caccia, ai
cacciatori  residenti iscritti, la possibilita' di concedere giornate
di  propria  competenza,  per un massimo di dieci giorni per stagione
venatoria,   ad  altro  cacciatore  residente  fuori  Regione  previo
contributo  per  ogni giorno concesso pari alla venticinquesima parte
della quota d'accesso all'ambito territoriale di caccia, prevista per
i cacciatori non residenti.».
    24. Dopo il comma 12 dell'Art. 22 e' aggiunto il seguente:
    «12-bis.   Le   quote,   di   cui   al   comma   12,  da  versare
all'amministrazione   provinciale  competente,  sono  da  questultima
accreditate   ai   rispettivi  comitati  di  gestione  ed  utilizzate
esclusivamente  per  finalita'  faunistico-venatorie,  nonche' per lo
sviluppo delle attivita' compatibili con l'ambente.».
    25.  La  lettera  c) del comma 1 dell'Art. 27 e' sostituita dalla
seguente:
    «c)  specie  cacciabili  dalla  terza  domenica  di  settembre al
31 gennaio:   storno   (Sturnus   vulgaris);   germano   reale  (Anas
platyrhynchos);  folaga  (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula
chloropus);   canapiglia   (Anas   strepera);   porciglione   (Rallus
aquaticus);   moretta   (Aythya  fuligula);  frullino  (Lyinnocryptes
minimus);   fringuello   (Fringilla   coelebs);   peppola  (Fringilla
montifringilla);   combattente   (Philomachus   pugnax);   pavoncella
(Vanellus  Vanellus);  pittirna  reale  (Limosa  limosa);  cornacchia
grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza
(Pica pica), Taccola (Corvus monedula)».
    26.  La  lettera  d) del comma 1 dell'Art. 27 e' sostituita dalla
seguente:
    «d)   specie   cacciabili   dalla  terza  domenica  di  settembre
all'ultimo giorno utile per la caccia: cesena (Turdus pilaris); tordo
bottaccio  (Turdus  philomelos);  tordo  sassello  (Turdus  iliacus);
alzavola  (Anas  crecca);  fischione  (Anas  penelope);  codone (Anas
acuta);   mestolone  (Anas  clipeata);  moniglione  (Aythya  ferina);
beccaccino  (Gallinago  gallinago);  colombaccio  (Colomba palumbus);
beccaccia (Scolopax rusticola), Marzaiola (Anas quequedula)».
    27.  La  lettera  e) del comma 1 dell'Art. 27 e' sostituita dalla
seguente:
    «e) specie cacciabili dal primo ottobre al 30 novembre: coturnice
(Alectoring  graeca);  capriolo  (Capreolus capreolus); cervo (Cervus
elaphus); daino (Dama dama)».
    28.  Dopo  la  lettera e) del comma 1 dell'Art. 27 e' aggiunta la
seguente:
    «f) specie  cacciabili  dal  primo  ottobre  al 31 dicembre o dal
1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).».
    29. Dopo il comma 2 dell'Art. 27 sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per
le  specie  colombaccio (Colomba palumbus), cornacchia grigia (Corvus
corone  cornix),  gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius),
volpe  (Vulpes  vulpes) in relazione alle situazioni ambientali delle
diverse  realta'  territoriali.  I  termini  devono  essere  comunque
contenuti tra il 1° di settembre ed il termine utile per la caccia».
    «2-ter.  La  Regione procede all'adeguamento dinamico dell'elenco
delle  specie  cacciabili,  in  conformita'  delle  vigenti direttive
comunitarie ed alle convenzioni internazionali, ed autorizza prelievi
venatori  in  deroga,  in  attuazione  dell'Art. 9 della direttiva n.
79/409/CEE e dalla legge n. 221/2002.».
    30.  Dopo  la  lettera d) del comma 2 dell'Art. 28 e' aggiunta la
seguente:
    «d-bis.  I  periodi  e  le  modalita'  per  l'accesso agli ambiti
territoriali di caccia da parte dei cacciatori extraregionali.».
    31. Dopo il comma 1 dell'Art. 31 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis.  Per  le  violazioni  ai  divieti previsti dalla presente
legge,  dai regolamenti di attuazione e dal calendario venatorio, per
le  quali  non  e'  espressamente  prevista  sanzione,  si applica la
sanzione  amministrativa da un minimo di Euro 105,00 ad un massimo di
Euro 630,00».
    32. Il comma 5 dell'Art. 32 e' sostituito dal seguente:
    «5.  Il  risarcimento  dei  danni provocati nei centri privati di
produzione  della  selvaggina, nelle aziende faunistiche venatorie ed
agri-turistico-venatorie  e nelle zone per l'addestramento cani e per
gare  cinofile,  fa  carico  ai  rispettivi  concessionari.  I  danni
prodotti  nei  territori  destinati  alla  caccia programmata vengono
valutati  e  stimati dalle amministrazioni provinciali competenti per
territorio  e  risarciti dalle stesse attingendo, in parte, dal fondo
di  cui  al  precedente comma 1 e in parte dal contributo erogato dai
competenti  comitati  di  gestione  secondo  le  indicazioni,  di cui
all'Art. 21, comma 3.».
    33. Il comma 8 dell'Art. 35 e sostituito dal seguente:
    «8.  Agli  agenti  di cui ai commi 1 e 5 con compiti di vigilanza
sull'esercizio   venatorio  e'  vietata  la  caccia  nell'ambito  del
territorio in cui esercitano le funzioni.».
    34.  La  lettera  a) del comma 2 dell'Art. 41 e' sostituita dalla
seguente:
    «a)  nella  misura  del  65%  a  favore  delle  province  per  la
realizzazione   del   Piano  faunistico-venatorio,  ripopolamento  di
selvaggina  e  miglioramento  ambientale,  di  cui agli articoli 10 e
11.».
    35.  La  lettera  d) del comma 2 dell'Art. 41 e' sostituita dalla
seguente:
    d)  nella  misura  massima  del 10% per le funzioni delegate alle
province  relative  alle  attivita' faunistico-venatorie nel rispetto
delle finalita' previste dalla presente legge.».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise.
      Campobasso, 20 maggio 2004
                                IORIO